INPDAP-INPS CONFERMA LE PREROGATIVE DEI DIRIGENTI MEDICI E SANITARI.


Con il messaggio 8381, l'Inps ha confermato la perdurante validità ed applicabilità dell'articolo 22, comma 1, della legge 183/2010 che fissa il limite massimo per il collocamento a riposo dei dirigenti sanitari al 65° anno di età ovvero al maturare del 40° anno di servizio effettivo. L'ente previdenziale ricorda espressamente che, in presenza di istanza dell'interessato, “le Amministrazioni possono collocare a riposo d'ufficio gli interessati solo qualora gli stessi abbiano svolto quaranta anni di servizio effettivo”. Pertanto, il limite massimo di permanenza in servizio - dal quale dipende la facoltà dell'amministrazione di collocare a riposo - è il 65° anno di età, ovvero il maturare del 40° anno di servizio effettivo sino al limite di 70 anni. Nulla è innovato ovviamente per coloro che intendono lasciare il servizio prima di tale limite. Viene ribadito che la permanenza in servizio oltre il 65° anno deve essere richiesta formalmente dall'interessato. Il limite temporale è riferito all'entrata in vigore della Legge 183/2010. Riteniamo definitivamente superata la rottamazione e definitivamente accertato il diritto a restare in atti-vità fino a 65 anni e a domanda fino al 40° anno di servizio effettivo. Il relativo contenzioso in atto non ha più ragione di esistere. Dunque, l'Ente previdenziale ha confermato ancora una volta la specificità della dirigenza sanitaria, di-stinguendo tra quest'ultima e gli altri dipendenti pubblici per i quali viene richiamata la circolare 2/2012 della Funzione Pubblica. La circolare chiarisce inoltre che nel caso di prolungamento della permanenza in servizio non si applica per il calcolo della pensione il sistema della media ponderata delle retribuzioni. Viceversa, eventuali incrementi stipendiali sono utili per il calcolo della quota A della pensione. Infine viene dedicato un paragrafo per le cessazioni con anzianità contributiva superiore a 40 anni, nel quale si ribadisce il superamento del concetto di anzianità massima contributiva e che, pertanto, dal 1.1.2012 la quota contributiva si somma a quella retributiva maturata al 31.12.2011. Ciò fermo restando la determinazione della quota A in base alla retribuzione percepita alla data di cessazione, parametrata alle aliquote corrispondenti all'anzianità maturata al 31.12.2011. Permane qualche dubbio circa la facoltà di restare in servizio fino a 70 anni, oltre al 40° anno di servizio effettivo, invocando la flessibilità in uscita della riforma Fornero. Si tratta di una tesi tutt'altro che peregrina, ma al momento non trattata dalla circolare della Funzione Pubblica n. 2/2012 e dalla circolare in oggetto.


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 • l'articolo completo
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la circolare inps-inpdap 8381/2012
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PCM - circolare 2/2012 - Limiti permanenza in servizio nella P.A.
xxx Fonte : ANAOO ASSOMED
inserito il 01 giugno 2012 (1057)
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