Regione Veneto Attività di contact tracing per i casi di COVID-19 nell'attuale scenario epidemiologico


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In base a quanto riferito nella riunione con gli Enti regionali in data 09/03/2021, si forniscono le seguenti precisazioni sulla durata e sul termine dell'isolamento/quarantena:

  • CASI POSITIVI (con o senza sospetta o confermata variante SARS-CoV-2): isolamento per almeno 10 giorni, con effettuazione del test molecolare al decimo giorno (dai sintomi se sintomatico, dal primo tampone positivo se asintomatico) e termine dell'isolamento alla presa visione della negatività. Se tale test risulta positivo va ripetuto dopo 7 giorni; se ancora positivo l'isolamento può terminare al 21° giorno dopo almeno una settimana senza sintomi e previa certificazione del Medico curante di assenza di immunodepressione in corso, da inviare a sisp.ro@aulss5.veneto.it.
  • CONTATTI STRETTI (di caso positivo con o senza sospetta o confermata variante SARS-CoV-2): quarantena di 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso positivo, con effettuazione del tampone molecolare al 14° giorno e termine della quarantena alla presa visione della negatività.
  • CONTATTI OCCASIONALI (di caso positivo con o senza sospetta o confermata variante SARS-CoV-2): quarantena di 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso positivo, con effettuazione del tampone molecolare al 14° giorno e termine della quarantena alla presa visione della negatività. Per l'identificazione dei contatti occasionali e per la conseguente disposizione della quarantena dovrà essere effettuata una attenta valutazione caso per caso, ricordando che, per contatto a basso rischio (Circolare Ministero della Salute 3787 del 31/01/2021) si intende:
  1. o una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e per meno di 15 minuti;
  2. o una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
  3. o un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.
  4. o tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19.".


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il testo
xxx Fonte : Regione del Veneto
inserito il 12 marzo 2021 (322)
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