(G.U. Serie Generale
, n. 204
del 17 agosto 2020)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in
particolare, l'art. 1, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;
Vista le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e
del 29 luglio 2020, con le quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1,
del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure
urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul
territorio nazionale;
Preso atto della comune volonta' della Conferenza dei presidenti
delle regioni e del Ministero dello sviluppo economico di aprire con
immediatezza un tavolo di confronto con le associazioni di categoria,
al fine di individuare gli interventi economici di sostegno nazionali
al settore interessato dall'art. 1, comma 1, lettera b), della
presente ordinanza;
Sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro dello sviluppo
economico;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento
e gestione dell'emergenza sanitaria
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, citato in
premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus
COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) e' fatto obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00 sull'intero
territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche
all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al
pubblico nonche' negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie,
lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia piu' agevole il
formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attivita' del ballo
che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati
destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti
balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle
strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.
2. Le regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini
piu' restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b).
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in
particolare, l'art. 1, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;
Vista le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e
del 29 luglio 2020, con le quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Ritenuto, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1,
del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, di disporre misure
urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul
territorio nazionale;
Preso atto della comune volonta' della Conferenza dei presidenti
delle regioni e del Ministero dello sviluppo economico di aprire con
immediatezza un tavolo di confronto con le associazioni di categoria,
al fine di individuare gli interventi economici di sostegno nazionali
al settore interessato dall'art. 1, comma 1, lettera b), della
presente ordinanza;
Sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro dello sviluppo
economico;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento
e gestione dell'emergenza sanitaria
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, citato in
premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus
COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) e' fatto obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00 sull'intero
territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche
all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al
pubblico nonche' negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie,
lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia piu' agevole il
formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attivita' del ballo
che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati
destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti
balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle
strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.
2. Le regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini
piu' restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b).