MINISTERO DELLA SALUTE: procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie DM 15-03-2018
--- PREMESSA

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;
VISTO, in particolare, l'articolo 4, della citata legge n. 3 del 2018, recante riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie;
VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, come modificato dalla predetta legge n. 3 del 2018;
VISTO, in particolare l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla legge n. 3 del 2018, che ha demandato ad un decreto del Ministro della salute la definizione delle procedure per la composizione dei seggi elettorali e le procedure di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e in particolare I'art.6 lett. s) che attribuisce alla competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti gli Ordini e i Collegi professionali;
VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie";
VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni recante disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica;
VISTO il decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell'articolo 6 della predetta legge 10 agosto 2000, n. 251e successive modificazioni, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli l, 2, 3, 4 della stessa legge;
VISTA la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali;
RITENUTO, pertanto, di dover dare attuazione all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3;

DECRETA


Art. 1 - Indizione delle elezioni

1. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:
a) il Consiglio direttivo;
b) la Commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri;
c) il Collegio dei Revisori.


2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del presidente dell'Ordine, nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade.


3. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.


4. Ciascun Ordine può stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative, che saranno validate dalla Federazione.


5. L'avviso di convocazione da inviarsi tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria, almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'Albo, deve indicare i membri del Consiglio direttivo, della Commissione di albo e del Collegio dei revisori uscenti, i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.


Art. 2 - Presentazione delle liste

1.Sono eleggibili tutti gli iscritti all'Albo, compresi i consiglieri uscenti e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti, che possono presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista.


2. Le liste dei candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine, e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere e devono essere denominate. Le firme devono essere autenticate dal Presidente o da un suo delegato.


3. La singola candidatura di cui al comma 1 e le liste di cui al comma 2, devono essere presentate entro dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell'Ordine. L'Ordine provvede, in pari data, alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.


4. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.


Art. 3 - Composizione dei seggi

1. Il seggio elettorale è composto:
a) dai tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;
b) dal professionista sanitario più giovane d'età, presente all'assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o alla Commissione di albo uscente e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.


2. I tre componenti di cui al comma 1, lettera a) individuano al loro interno il Presidente di seggio.


3. Per ciascun componente del seggio elettorale di cui al comma 1, lettere a) e b) è individuato il componente supplentie.


4. Decorse tre ore dall'apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso, il Presidente uscente constata tale circostanza redigendo un apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine.



Art. 4 - Operazioni di voto

1. Fermo restando la possibilità di adottare le modalità telematiche di cui all'articolo 1, comma 4, la votazione si effettua a mezzo di schede bianche relative ai componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine e, se presenti, della o delle Commissioni di albo nonché gialle per i componenti del Collegio dei revisori, munite del timbro dell'Ordine, su cui l'elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.


2. Il Presidente del seggio elettorale verifica l'identità dell'elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede, rispettivamente per l'elezione del Consiglio direttivo e della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, nonché del Collegio dei revisori recanti il timbro dell'Ordine. All'elettore viene, altresì, consegnata una matita copiativa che deve essere restituita al Presidente con le schede.


3. Spetta al Presidente del seggio elettorale di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.


4. Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.


5. Il Presidente del seggio elettorale chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e ai plichi o ai contenitori vengono incollate due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine e la firma del presidente e degli altri componenti del seggio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente il Presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.


6. All'ora stabilita del giorno successivo il Presidente del seggio elettorale, ricostituito il seggio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.


7. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal Presidente del seggio elettorale e dagli altri componenti del seggio nonché recare il bollo dell'Ordine.


8. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.


Art. 5 -Operazioni di scrutinio

1. Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il Presidente del seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 1, comma 3. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione.


2. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il Presidente del seggio provvede al conteggio delle schede depositate nell'urna al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell'urna stessa.


3. Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell'urna, il Presidente, in caso di più urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all'apertura dell'urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta.


4. Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa.


5. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, decide, altresì, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.



Art. 6 - Proclamazione dei risultati

1. Ultimato lo scrutinio delle schede, previa verifica dell'eleggibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente del seggio. Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma.


2. A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'Albo dell'Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età.


3. Il Presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della salute, ai Ministeri della giustizia, dell'istruzione, dell'università della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, al tribunale civile e penale nonché alle federazioni degli Ordini e agli enti nazionali di previdenza e assistenza delle categorie, ove previsti.


4. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del Consiglio direttivo, della Commissione di albo e del Collegio dei revisori uscenti.


5. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta proclamazione, il Consiglio direttivo, la Commissione di albo e il Collegio dei revisori si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ogni organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali.


6. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati ogni iscritto all'Ordine può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.


Art. 7 - Elezioni suppletive

1. Se i componenti del Consiglio direttivo o della Commissione di albo o del Collegio dei revisori nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli.


2. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.


3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio direttivo o della Commissione di albo o del Collegio dei revisori.


Art. 8 - Rinnovo degli Organi della Federazione nazionale

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle procedure elettorali di rinnovo degli Organi delle Federazioni nazionali.

Art. 9 - Regolamento

1.Le Federazioni nazionali: possono adottare uno specifico regolamento per disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Il regolamento adottato è trasmesso al Ministero della salute.