FNOMCEO: MODALITA OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI
Art. 1 - Indizione delle elezioni

1. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:
a) il Consiglio direttivo;
b) la Commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri;
c) il Collegio dei Revisori.


2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del presidente dell'Ordine, nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade.


3. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo, della Commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri, nonché del Collegio dei revisori è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.


4. Ciascun Ordine può stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative, che saranno validate dalla Federazione.


5. L'avviso di convocazione da inviarsi tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria, almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'Albo, deve indicare i membri del Consiglio direttivo uscente, della Commissione di albo e del Collegio dei revisori uscenti, i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni, la sede o le sedi delle votazioni. Ai fini della validità della convocazione è sufficiente la prova dell'avvenuto invio dell'avviso. L'Ordine e la relativa Federazione nazionale pubblicano sul proprio sito istituzionale il calendario delle convocazioni. L'avviso di convocazione è di norma unico e deve prevedere anche le date della eventuale seconda e terza convocazione.


6. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono nelle sedi indicate nell'avviso di convocazione. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni.


Art. 2 - Presentazione delle liste

1.Sono eleggibili tutti gli iscritti all'Albo, compresi i consiglieri uscenti e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti, che possono presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista.


2. Le liste dei candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine e della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, nonché del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere, appartenenti a iscritti anche diversi dai candidati, e devono essere denominate. Le firme devono essere autenticate dal Presidente o da un suo delegato.


3. La singola candidatura di cui al comma 1 e le liste di cui al comma 2, devono essere presentate entro le ore 12 del decimo giorno prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell'Ordine. L'Ordine provvede, in pari data, alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.


4. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide e non possono essere presentate ulteriori liste o singole candidature.


Art. 3 - Composizione dei seggi

1. Il seggio elettorale è composto:
a) dai tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;
b) dal professionista sanitario più giovane d'età, presente all'assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o alla Commissione di albo uscente e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.


2. I tre componenti di cui al comma 1, lettera a) individuano al loro interno il Presidente di seggio.


3. Non possono far parte del seggio elettorale coloro che abbiano rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado con soggetti candidati e coloro che abbiano sottoscritto le liste o le singole candidature.


4. Per ciascun componente del seggio elettorale di cui al comma 1, lettere a) e b) è individuato uno o più componenti supplenti.


5. Decorse tre ore dalla costituzione dell'assemblea elettorale, qualora sia impossibile procedere alla costituzione del seggio elettorale, il Presidente uscente constata tale circostanza redigendo un apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine. In caso di mancata costituzione del seggio elettorale in prima convocazione, l'assemblea è costituita in seconda convocazione con il relativo quorum; in caso di mancata costituzione del seggio elettorale in seconda convocazione, l'assemblea è costituita in terza convocazione.


6. Il seggio elettorale è unico e non possono essere aperti più seggi contemporaneamente, anche nel caso in cui le elezioni si svolgano in più sedi.


7. Il seggio elettorale, una volta composto, resta immodificato anche in caso di votazioni in seconda e terza convocazione.


Art. 4 - Operazioni di voto

1. Fermo restando la possibilità di adottare le modalità telematiche di cui all'articolo 1, comma 4, la votazione si effettua a mezzo di schede per l'elezione dei componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine, dei componenti della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e dei componenti del Collegio dei revisori, munite del timbro dell'Ordine, su cui l'elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.


2. Il Presidente del seggio elettorale verifica l'identità dell'elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede, rispettivamente per l'elezione del Consiglio direttivo e della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, nonché del Collegio dei revisori recanti il timbro dell'Ordine. All'elettore viene, altresì, consegnata una matita copiativa che deve essere restituita al Presidente con le schede.


3. Spetta al Presidente del seggio elettorale di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto e adottare ogni provvedimento utile e necessario per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.


4. Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.


5. Il Presidente del seggio elettorale chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e ai plichi o ai contenitori vengono incollate due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine e la firma del presidente e degli altri componenti del seggio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente il Presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.


6. All'ora stabilita del giorno successivo il Presidente del seggio elettorale, ricostituito il seggio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.


7. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal Presidente del seggio elettorale e dagli altri componenti del seggio nonché recare il bollo dell'Ordine.


8. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.


Art. 5 -Operazioni di scrutinio

1. Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il Presidente del seggio elettorale provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 1, comma 3. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il Presidente del seggio elettorale dichiara non valida la votazione e non procede al conteggio delle schede presenti nelle urne che saranno conservate per 180 giorni in un apposito plico sigillato sul quale il Presidente del seggio elettorale e gli scrutatori appongono la firma con il timbro dell'Ordine.


2. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il Presidente del seggio elettorale provvede al conteggio delle schede depositate nell'urna al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell'urna stessa.


3. Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell'urna, il Presidente del seggio elettorale, in caso di più urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all'apertura dell'urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta.


4. Sono nulle le schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa.


5. Il Presidente del seggio elettorale, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, decide, altresì, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.


6. Per le votazioni telematiche, di cui all'articolo 1, comma 4, si fa riferimento ad apposito regolamento dell'Ordine.


Art. 6 - Proclamazione dei risultati

1. Ultimato lo scrutinio delle schede, previa verifica dell'eleggibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente del seggio elettorale. Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal Presidente del seggio elettorale e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma, con il timbro dell'Ordine.


2. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti sino al raggiungimento complessivo del numero dei componenti di ogni organo da eleggere. A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all'Albo di qualsiasi Ordine territoriale dei Medici Chirurghi o degli Odontoiatri. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della sessione più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età minore.


3. Il Presidente uscente dell'Ordine notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della salute, ai Ministeri della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, al tribunale civile e penale nonché alla Federazione nazionale e all'ENPAM.


4. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del Consiglio direttivo, della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e del Collegio dei revisori uscenti.


5. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta proclamazione, il Consiglio direttivo, la Commissione di albo e il Collegio dei revisori si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ogni organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali.


6. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti al Consiglio Direttivo, alla Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e al Collegio dei Revisori, ogni iscritto all'Ordine può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.


Art. 7 - Elezioni suppletive

1. Se i componenti del Consiglio direttivo o della Commissione di albo o del Collegio dei revisori nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli.


2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Presidente dell'Ordine adotta i provvedimenti necessari alla indizione delle elezioni entro il termine indicato al comma 1. Nel caso di dimissioni del Presidente anche dalla carica di consigliere, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati dal Vicepresidente o, nel caso di sua impossibilità, dal consigliere in carica più anziano di età.


3. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.


4. Nel caso in cui, a seguito di dimissioni dei componenti del Consiglio direttivo o della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri o del Collegio dei revisori, rimanga in carica più della metà dei componenti eletti, i predetti organi restano in carica per il quadriennio nella composizione ridotta, sulla cui base vengono determinati quorum costitutivo e deliberativo.


Art. 8 - Rinnovo degli Organi della Federazione nazionale

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle procedure elettorali di rinnovo degli Organi della Federazione nazionale. I riferimenti al Consiglio direttivo, alla Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e al Collegio dei revisori degli Ordini sono da intendersi, relativamente alla Federazione, rispettivamente al Comitato Centrale, alla Commissione nazionale per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e al Collegio nazionale dei revisori.

Art. 9 - Regolamento

1. Il presente regolamento viene trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 15 marzo 2018, al Ministero della Salute.