Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro -


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Con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 sono forniti chiarimenti in merito alla tutela infortunistica da Covid-19 in occasione di lavoro.

L'indennità  per inabilità  temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria - sempre che il contagio sia riconducibile all'attività  lavorativa - con la conseguente astensione dal lavoro.

Gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti a carico della gestione assicurativa, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese.

Con la circolare vengono inoltre meglio precisati i criteri e la metodologia su cui l'Istituto si basa per ammettere a tutela i casi di contagio da nuovo coronavirus avvenuti in occasione di lavoro e vengono altresì chiarite le condizioni per l'eventuale avvio dell'azione di regresso, precisando a tal fine che in assenza di una comprovata violazione delle misure di contenimento del rischio di contagio indicate dai provvedimenti governativi e regionali, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.


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la circolare
xxx Fonte : INAIL
inserito il 21 maggio 2020 (501)
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