Lavoro straordinario


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Due dirigenti medici ospedalieri avevano citato in giudizio l’Asl presso cui prestavano servizio, rivendicando il loro diritto a percepire somme a titolo di lavoro straordinario feriale, notturno e festivo. Il Tribunale giudicava infondate le pretese dei ricorrenti per inapplicabilità della disciplina del lavoro straordinario ai dirigenti medici.

La Corte di Cassazione ha ribadito che il principio generale in materia di orario di lavoro dei dirigenti medici è che, nei confronti dei lavoratori con qualifica dirigenziale, un diritto a compenso per lavoro straordinario può sorgere solo nel caso in cui la normativa collettiva delimiti anche per essi un orario normale di lavoro, ovvero, allorquando non sussista tale delimitazione, nel caso in cui la durata della prestazione lavorativa ecceda i limiti della ragionevolezza in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute.

Nella fattispecie la Corte di Cassazione ha rilevato che il Ccnl per l’area della dirigenza medica determina l’orario dei dirigenti medici in 38 ore settimanali, ma dispone che la retribuzione di risultato compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato.


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la sentenza
xxx Fonte : redazione omceoro.it
inserito il 17 novembre 2015 (1176)
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