La Cassazione Penale - Sezione IV– Sentenza n. 21537 sul consenso informato


La Cassazione Penale - Sezione IV– (Sentenza n. 21537), ha confermato la definizione di consenso informato, già espressa dalla Consulta, quale “vero e proprio diritto della persona”. In quanto diritto, nell’attività medico-chirurgica la mancanza del consenso informato del paziente può incidere, come elemento di colpa, sulla valutazione del comportamento del medico se ciò ha impedito al sanitario di tracciare un’anamnesi completa del malato. Esso costituisce pertanto un presupposto di liceità dell’attività medico-chirurgica e quindi, in quanto tale, nell’ipotesi di sua mancanza o invalidità, il sanitario è responsabile per la violazione dell’obbligo. E’ stato evidenziato dalla Cassazione che il sanitario può intervenire in assenza del consenso del paziente soltanto qualora questi sia impossibilitato ad esprimere alcun consenso o dissenso o qualora sussistano i requisiti dello stato di necessità.


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la sentenza
xxx Fonte : redazione omceoro.it
inserito il 04 luglio 2015 (1342)
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