La Cassazione Civile - Sezione III – Sentenza n. 12205/2015 sul consenso informato


immagineLa possibilità di scegliere di non sottoporsi all’intervento è una eventualità che è preservata dal diritto al consenso informato. Quest’ultimo diritto consiste nella facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di rifiiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla in tutte le fasi della vita ivi compresa quella terminale. Pertanto la circostanza che l'intervento medico non preceduto da acquisizione di consenso sia stato, in ipotesi, risolutivo della patologia che il paziente presenta non risulta idonea di per sé ad eliminare i danni conseguenti. Infatti il beneficio tratto dall'esecuzione dell'intervento in queste ipotesi non "compensa" la perdita della possibilità di eseguirne uno meno demolitorio e nemmeno uno che, se eseguito da altri, avrebbe provocato meno sofferenza.


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la sentenza
xxx Fonte : redazione omceoro.it
inserito il 27 giugno 2015 (2513)
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