RESPONSABILITA’ MEDICA. RIPARTO DELL’ONERE DELLA PROVA


Corte di Cassazione - Terza sezione Civile - sentenza n. 5590/2015 in tema di responsabilità civile nell’attività medico-chirurgica, avuto particolare riguardo al riparto dell’onere probatorio tra paziente danneggiato e medico / struttura sanitaria ove sia dedotto l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria ovvero laddove sia dedotto l’esito peggiorativo dell’intervento. La sentenza si sofferma altresì sui contenuti minimi del cd. consenso informato da parte del medico.

  • 1) In tema di responsabilità civile nell’attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/ o del medico per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contralto (o del “contatto sociale”) e dell’ aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, ed allegare la colpa della struttura, restando a carico dell’obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, rimanendo irrilevante, sotto il profilo della distribuzione dell’onere probatorio, che si tratti o meno di intervento di particolare difficoltà;
  • 2) In tema di responsabilità civile nell’attività medico-chirurgica, il contenuto dell’onere probatorio a carico del paziente- danneggiato si limita, in caso di esito peggiorativo dell’intervento, alla prova di essersi sottoposto all’intervento presso la struttura e di aver riportato, a causa dell’intervento, un obiettivo peggioramento delle proprie condizioni fisiche che si trovi in rapporto di causalità con l’intervento stesso. Spetta invece al medico o alla struttura sanitaria dimostrare non soltanto che non siano stati compiuti errori nella esecuzione dell’intervento ma anche che l’obiettivo aggravamento sia dovuto a una causa individuata non imputabile alla struttura;
  • 3) Il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest’ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità e l’indicazione delle probabilità di successo e di in alterazione, dei possibili rischi ad esso connessi e delle eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che qualora realizzatisi verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l’intervento e l’evento lesivo.


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xxx Fonte : ALL RIGHTS -
inserito il 18 maggio 2015 (1393)
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