CREDITI FORMATIVI CONSEGUITI ALL’ESTERO


Gli eventi formativi che si svolgono in altri Paesi, comunitari e non, possono essere accreditati se un Organizzatore italiano richiede l’accreditamento preventivo tramite registrazione nel programma ECM.

I crediti formativi validi ai sensi dell’art. 16 bis e seguenti del D.Lgs 502/92 sono esclusivamente quelli certificati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua all’Organizzatore dell’evento formativo o del Progetto Formativo Aziendale. A tale riguardo la normativa ECM (Accordo Stato-Regioni 1° agosto 2007 – Tipologia dei crediti da acquisire) prevede la possibilità per un professionista di acquisire all’estero (Paesi UE, USA, Canada) crediti formativi che verranno riconosciuti con un valore pari al 50% di quelli assegnati all’evento formativo dal provider straniero.

Per la registrazione di tali crediti (Accordo Stato-Regioni 5 novembre 2009 – Attività formative realizzate all’estero) il professionista dipendente o convenzionato dovrà dimostrare all’Ente accreditante di riferimento (Commissione Nazionale ECM, Regione/Provincia Autonoma), ovvero al soggetto da esso indicato (es.: ufficio formazione dell’Azienda presso cui presta servizio), di aver frequentato il corso e di aver superato il test di apprendimento. La stessa Azienda provvederà all’invio dei dati all’Agenas e al Co.Ge.A.P.S. I liberi professionisti dovranno invece esibire la documentazione al proprio Ordine, che provvederà all’invio dei relativi crediti all’Agenas e contestualmente al Co.Ge.A.P.S.

L’Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012 prevede che i crediti ECM acquisiti per la formazione individuale all’estero e per l’autoformazione devono sottostare alla seguente procedura: il professionista – ultimata la frequenza – dovrà consegnare la documentazione relativa all’evento (programma, contenuti, docenti, ore, modalità di verifica dell’apprendimento,ecc.) e quella che dimostri la sua frequenza e il superamento della prova di apprendimento all’ente accreditante (CNFC, Regione/Provincia autonoma) oppure al soggetto da esso indicato (es. Ufficio Formazione dell’Azienda presso cui presta servizio oppure, per i liberi professionisti al proprio Ordine). I criteri per l’attribuzione dei crediti formativi, relativi alla sopraindicata formazione all’estero e autoformazione, saranno compresi tra quelli stabiliti nel documento inerente la tipologia e la determinazione delle quote percentuali di crediti da conseguire, da adottarsi a cura della Commissione Nazionale per la Formazione Continua ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 01.08.2007 -


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xxx Fonte : redazione omceoro.it
inserito il 09 dicembre 2012 (736)
- Normativa ECM