ESONERO DALL’OBBLIGO


E’ esonerato dall’obbligo dell’ECM il sanitario che:

  • frequenta corsi di formazione post-laurea della categoria di appartenenza in Italia o all’estero, (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST 509/03.11.1999);
  • frequenta corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al D.Lgs 368/17.08.1999, emanati in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi;
  • effettua formazione complementare (corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al DPR 270/28.07.2000 “Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale”);
  • frequenta corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla L. 135/05.06.1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
  • usufruisce delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla L. 1204/30.12.1971 e successive modificazioni;
  • usufruisce delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla L. 958/24.12.1986 e successive modificazioni;
  • soggiorna all’estero per giustificati motivi o per attività lavorativa.

Occorre a tal proposito conservare la documentazione comprovante il diritto all’esonero dall’obbligo della frequenza dei corsi ECM

L’esonero dall’obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

Nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l’astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2011 a gennaio 2012, l’esenzione dall’obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l’anno 2011, cioè per l’anno 2011 non si dovranno acquisire i crediti.

Eventuali crediti percepiti nell’anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l’anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dal sanitario.


Originato da:
 •
l'articolo completo
xxx Fonte : redazione omceoro.it
inserito il 09 dicembre 2012 (716)
- Normativa ECM