E.C.M.


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A decorrere dal 2002, è iniziata la fase a regime del Programma Nazionale ECM che deve ritenersi obbligatorio per tutti i professionisti sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti. A tal proposito il Piano Sanitario 2003/2005, approvato con D.P.R. 23 maggio 2003, ha confermato chiaramente l’obbligatorietà della formazione continua per tutti i professionisti.

Anche il personale del ruolo sanitario confluito nelle A.R.P.A. (medici, ecc.) deve partecipare al programma ECM. Le discipline di riferimento sono quelle dell’Area di Sanità pubblica e dell’Area della Medicina Diagnostica e servizi per i medici.

I crediti per medici o per odontoiatri, peraltro riferiti ad ogni singola disciplina o gruppi di discipline, possono essere acquisiti solo ed esclusivamente da tali professionisti, in possesso della laurea in medicina e chirurgia o odontoiatria, dell’abilitazione professionale per medico chirurgo o odontoiatra e della eventuale specializzazione e iscrizione all’Albo di riferimento. In nessun caso un professionista di diversa categoria, non in possesso dei titoli indicati, può acquisire crediti destinati a medici.

Il DL 138/2011 del 13 agosto 2011 prevede all’art. 3 comma b: “Previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”.


xxx Fonte : redazione omceoro.it
inserito il 09 dicembre 2012 (1383)
- Normativa ECM