Competenze Medico Legali


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FNOMCeO con circolare n.46, allegata, ha comunicato che la legge 27/2012 ha modificato l'art.139 del codice delle assicurazioni operando delle aggiunte che sembrano affidare al medico Iegale Ia capacita di valutare un danno biologico non dimostrato, né dimostrabile clinicamente e/o strumentalmente come se fosse inesistente a fini risarcitori, inducendo soprattutto alcune compagnie assicurative, ad interpretazioni restriltive circa la possibilita di ristoro economico per Iesioni non accertabill strumentalmente.

La FNOMCeO nello sligmatizzare l'inaccettabilita di alcuna interpretazione che possa entrare nel merito deII’indagine cui il medico-Iegale e tenuto, ribadisce l'infondatezza di indicazioni che possano andare ad interferire con l'autonomia professionale del medico determinando una selezione di criteri, mezzi e oggetto del relativo accertamento medico-Iegale,

ln tal senso deve ricordarsi che la Giurisprudenza ha sempre ribadito l'assoluta intangibilità delle scelte diagnostiche terapeutiche del sanitario che sono riserva esclusiva dl questi e di cul costiluiscono espressione dl autonomla e di responsabilita (sentenze della Corte Costituzionale n. 282/O2, 338/O3, 151/09).ll medico, quindi, forte del Codice di Deontologia Medica non dovra aderire ad alcuna indicazione limitativa della propria competenza dl valutazione e della liberta di scienza e coscienza, nel rispetto della propria dignita di professionista, a tutela della salute e dei diritti del pazienle.


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la circolare completa
xxx Fonte : redazione omceoro.it
inserito il 28 giugno 2012 (617)
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